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Art.1 - DENOMINAZIONE
- SEDE E DURATA - (torna all'indice)
E' istituita una Associazione di volontari denominata "ASSOCIAZIONE
PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI", indicata anche con la
sigla AMRI.
L'Associazione ha sede legale in Genova, presso
l'Istituto Giannina Gaslini- Pediatria II - Largo G. Gaslini
5 - 16147.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - (torna
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L'AMRI è una Associazione volontaria di assistenza e solidarietà
che opera in favore dei bambini affetti da malattie reumatiche.
L'Associazione si ispira ai principi della democrazia ed a quelli
di solidarietà umana e civile contenuti nella carta dei diritti
dell'uomo e del bambino ; si informa a criteri di assoluta apartiticità
; non ha scopi di lucro.
L'Associazione ha per scopi :
a) migliorare la terapia delle malattie reumatiche e l'assistenza
ai bambini che ne sono affetti ;
b) favorire ed incrementare la ricerca scientifica nell'ambito
della reumatologia pediatrica ;
c) promuovere l'aggiornamento e la collaborazione a livello
nazionale ed internazionale fra i tecnici del settore ;
d) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi istituzionali
competenti sui problemi logistico-assistenziali connessi alle
suddette malattie e sull'utilità della loro soluzione per la
prevenzione degli handicap infantili ;
e) diffondere l'educazione sanitaria e la conoscenza dei problemi
reumatologici dell'età infantile ;
f) sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche
reperendo farmaci o strumenti per la riabilitazione ;
g) favorire l'inserimento nel contesto Sociale (scuola, attività
Sociali, sportive e ricreative) dei malati ;
h) fornire un aiuto economico alle famiglie più disagiate ;
i) contribuire agli interventi terapeutici eseguiti all'estero
:
Per conseguire i propri obbiettivi l'Associazione si propone
di organizzare e promuovere dibattiti, incontri, corsi di aggiornamento,
avvalendosi anche della competenza dei più autorevoli esperti
del settore. Si propone inoltre di favorire pubblicazioni, trasmissioni
radiofoniche e televisive sull'argomento e di promuovere e sopportare
le iniziative di ricercatori, enti o associazioni che possano
portare un contributo allo studio e al miglioramento delle cure
delle malattie reumatiche del bambino.
L'Associazione può organizzare attività culturali, sportive
e ricreative, anche in collaborazione con enti e/o organismi
diversi. L'Associazione può avere delegazioni di rappresentanza
e costituire sedi periferiche provinciali e regionali, secondo
delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - SOCI - (torna
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I Soci sono :
- ORDINARI
- SOSTENITORI
- ONORARI
Sono Ordinari i soggetti che contribuiscono, in modo completamente
gratuito alla organizzazione ed alla gestione dell'Associazione
nel perseguimento dei suoi fini istituzionali con partecipazione
attiva e personale e versano la quota Sociale nella misura annualmente
stabilita dall'assemblea dei Soci.
Sono Sostenitori i soggetti che apportano quote superiori a
quella Sociale nella misura determinata ogni anno dall'assemblea
dei Soci.
Sono Soci Onorari i medici, gli operatori sanitari e le eminenti
personalità italiane e straniere che contribuiscono con apporti
scientifici, culturali e Sociali all'attuazione degli scopi
dell'Associazione, dietro nomina dell'assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed hanno l'obbligo di osservare
tutte le norme Sociali.
La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per
altre cause che potranno essere ritenute valide dal Consiglio
Direttivo. La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi
causa dovuta, esclude qualsiasi rivalsa sul patrimonio o fondo
comune dell'Associazione come pure l'eventuale rimborso della
quota versta.
Sarà espulso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio
Direttivo, il Socio del quale risultasse :
1) che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire all'Associazione
aiuti ed agevolazioni ;
2) che ha recato volontariamente danni all'Associazione ;
3) che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza
dello statuto e delle delibere regolarmente assunte ;
4) che incaricato di custodire ed amministrare i fondo Sociali
ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa.
Il Socio moroso per un anno del pagamento della quota Sociale
decade da Socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli
Sociali. Potrà rientrare a far parte dell'Associazione soltanto
come nuovo Socio, osservando tutte le disposizioni dello statuto.
La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
subordinato o autonomo o di contenuto patrimoniale con l'organizzazione
di cui fa parte.
Sono inoltre Amici i soggetti che, pur non essendo Soci, danno
un contributo inferiore al minimo delle quote stabilite dall'assemblea.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI
- (torna all'indice)
Possono essere Soci tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione
che accettano e condividono gli scopi dello statuto, abbiano
piena facoltà giuridica e non abbiano interessi contrastanti
con quelli dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo con decisione motivata e ratificata dall'assemblea
esprime parere sia sull'ammissione che sulla esclusione dei
Soci.
Art. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
- (torna all'indice)
Tutti i Soci hanno l'obbligo di osservare le norme previste
nello statuto, di versare la quota Associativa annualmente prevista,
di avere un comportamento conforme alla lettera, allo spirito
e agli scopi indicati nello statuto.
Tutti i Soci hanno uguali diritti pertanto possono eleggere
ed essere eletti nei vari organismi dell'Associazione, di partecipare
alla vita organizzativa e di consultare tutti i verbali, i documenti,
gli atti relativi all'attività dell'Associazione stessa.
Art. 6 - PATRIMONIO
- (torna all'indice)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :
a) beni mobili ed immobili ;
b) eventuali donazioni e lasciti.
Le rendite derivanti da lasciti dovranno essere erogate in conformità
alla destinazione fissata dal testatore o donatore.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da :
a) quote Sociali ;
b) finanziamenti ricevuti per l'attuazione degli scopi costituenti
l'oggetto dell'Associazione ;
c) eccedenze attive delle gestioni annuali ;
d) entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali
;
e) entrate derivanti da manifestazioni o iniziative culturali,
sportive o ricreative.
L'esercizio Sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio Direttivo provvede
alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, da
sottoporre alla approvazione dell'assemblea entro i primi sei
mesi dell'esercizio successivo.
Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -
(torna all'indice)
Sono organi dell'Associazione :
· l'assemblea dei Soci
· il Consiglio Direttivo
· il Collegio dei Revisori dei Conti
· il Collegio dei Probiviri
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI - (torna
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L'assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea i Soci iscritti ed
in regola con il versamento dei contributi Sociali. I Soci possono
delegare la loro partecipazione all'assemblea ad un altro Socio.
L'assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria su
delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno
un decimo dei Soci, dal presidente dell'Associazione oppure,
in difetto di quest'ultimo, dal presidente del Collegio dei
Probiviri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta
spedita almeno otto giorni prima della riunione, contenente
luogo, data e ora della prima convocazione, nonché l'ordine
del giorno. Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie,
salvo quanto previsto dall'art. 19 sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati
in prima convocazione mentre in seconda la delibera è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ad ogni Socio spetta in assemblea un voto.
Delle riunioni dell'assemblea si redige un processo verbale
firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario della
stessa.
Art. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA -
(torna all'indice)
E' compito dell'assemblea ordinaria :
a) analizzare i problemi del settore, indicare gli obbiettivi
dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione
;
b) deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente
del Consiglio Direttivo concernente l'attività dell'Associazione
;
c) discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e
preventivo ;
d) eleggere le cariche Sociali ;
e) nominare i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo
ed i Presidenti Onorari ;
f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio
Direttivo alla sua approvazione ;
g) eseguire l'amministrazione straordinaria in merito ad operazioni
immobiliari, ipotecarie, accettazioni di donazioni di immobili.
L'Assemblea delibera altresì in merito alla responsabilità dei
membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri. In quest'ultimo caso i componenti dei rispettivi
organi non hanno diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria delibera :
a) sulle modifiche statutarie ;
b) lo scioglimento dell'Associazione.
Il voto è di norma palese. Il voto per le elezioni alle cariche
Sociali avviene a scrutinio segreto, salva diversa delibera
dell'assemblea.
Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- (torna all'indice)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto
da Soci eletti dall'assemblea, in numero da 5 a 15 ; detto numero
è deliberato dall'assemblea medesima. La carica di Consigliere
ha durata biennale ; è ammessa la rieleggibilità.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o
la metà dei Consiglieri, lo ritenga necessario. Il Consiglio
si ritiene regolarmente costituito in presenza di almeno la
metà più uno dei Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di assistere,
sia singolarmente che collegialmente, i Revisori dei Conti,
con facoltà di parola, ma non di voto. Il Consiglio elegge,
al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario e delibera a maggioranza di voti dei presenti, con
voto palese o per manifesta volontà. In caso di parità prevale
il voto di chi presiede ; nella prima seduta del consiglio durante
la quale vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente,
presiede colui che ha ricevuto il maggior numero di voto.
Il verbale delle sedute del Consiglio è tenuto dal Segretario.
Art. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- (torna all'indice)
Sono funzioni del Consiglio Direttivo :
a) eleggere, al proprio interno il Presidente dell'Associazione,
il Vice Presidente ed il Segretario ;
b) stabilire, nell'ambito delle direttive dell'assemblea, l'azione
a breve termine dell'Associazione ed i piani per l'azione a
medio e a lungo termine ;
c) avvalersi della collaborazione di comitati tecnico-scientifici
o di uno dei suoi membri con funzioni di consulenza per specifici
problemi e operazioni nell'ambito dell'Associazione ;
d) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
e) predisporre e compilare i bilanci consuntivo e preventivo
;
f) assumere eventuali dipendenti, fissandone emolumenti e condizioni
;
g) provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento
della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti
all'assemblea ;
h) deliberare sull'impiego del patrimonio Sociale, con esclusione
dello scioglimento dell'Associazione, demandato all'assemblea
;
i) valutare le circostanze che possono determinare le dimissioni
dei Soci ;
j) deliberare sull'assunzione di spese impreviste e comunque
urgenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità
finanziarie dell'Associazione ;
k) stipulare i contratti ;
l) organizzare gli uffici della sede dell'Associazione ;
m) rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge
;
n) nominare rappresentanti, delegati e collaboratori ;
o) costituire sedi periferiche, agenzie, succursali d ogni altro
tipo di organismo avente per fine lo scopo dell'Associazione,
su tutto il territorio nazionale rette dal regolamento redatto
allo scopo ;
p) deliberare sui rimborsi spese da assegnare eventualmente
al Presidente o ai Soci con incarichi particolari.
In ogni caso l'elencazione sopra descritta è indicativa e non
tassativa.
Art. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
- (torna all'indice)
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, oltre alla
firma Sociale : Convoca l'Assemblea e convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni
e provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni. Vigila, con
la collaborazione del Consiglio Direttivo, sull'ordinamento
e sul funzionamento dei servizi dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione durano
in carica due anni e possono essere rieletti.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente,
subentrerà il Consigliere più anziano in carica.
Il Presidente esercita, nell'ambito delle direttive del Consiglio
Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione e può, in via
semplificativa e non tassativa :
a) firmare la corrispondenza ;
b) stipulare i contratti ;
c) compiere tutte le pratiche presso qualunque autorità o ente
pubblico e privato ;
d) provvedere all'incasso di crediti ed al pagamento di debiti
:
e) compiere qualsiasi operazione bancaria, aprire conti correnti
e ritirare somme firmando assegni ;
f) avvalersi di quanto è consentito dallo statuto e dai termini
di legge per l'amministrazione dell'Associazione.
g) delegare eventualmente le proprie funzioni ai membri del
Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati.
Art 13 - PRESIDENTI ONORARI - (torna
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I Presidenti Onorari, in numero massimo di due, vengono eletti
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e restano
in carica a vita.
I Presidenti Onorari hanno diritto di partecipare alle sedute
del Consiglio Direttivo con facoltà di parola.
I Presidenti Onorari sono invitati a presenziare in quelle manifestazioni
alle quali l'Associazione interviene in forma ufficiale.
Art.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- (torna all'indice)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed
è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti.
I Revisori devono essere Soci, durano in carica due anni, possono
essere rieletti e non possono rivestire nessun'altra carica
Sociale. Il Collegio nomina, al proprio interno, tra i componenti
effettivi, il Presidente ; a quest'ultimo spetta l'incarico
di convocare lo stesso e di tenere il verbale delle riunioni.
I Revisori hanno il compito di controllare l'amministrazione
in analogia con quanto disposto dall'art.2403 del Codice Civile
; per essi valgono le norme di cui agli art.2397 e seguenti,
per quanto compatibili : In particolare, essi dovranno esaminare
i registri, i bilanci ed accertare la regolare tenuta della
contabilità Sociale ; potranno, anche individualmente ed in
qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo,
redigendone verbale.
I Revisori hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio
Direttivo e di partecipare alle discussioni esprimendo il loro
parere, senza diritto di voto.
Il Revisore supplente sostituisce, anche solo temporaneamente,
il Revisore effettivo impossibilitato a svolgere il proprio
incarico.
Art.15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- (torna all'indice)
Se l'assemblea lo riterrà opportuno, potrà essere eletto un
collegio dei Probiviri, composto da cinque Soci, tre effettivi
e due supplenti, che rimangono in carica due anni : i componenti
possono essere rieletti. Non possono farne parte coloro che
rivestono altre cariche Sociali.
Il Collegio nomina al suo interno, tra i componenti effettivi,
il Presidente ; a quest'ultimo spetta l'incarico di convocare
lo stesso e di tenere il verbale delle riunioni.
Il Collegio dei Probiviri ha il mandato di giudicare, in applicazione
delle norme di legge, in osservanza al presente Statuto e secondo
equità, la condotta dei Soci in tema di disciplina associativa
e su qualsiasi contrasto possa insorgere tra gli iscritti e
gli organi dell'Associazione. Il suo giudizio è inappellabile.
Il Probiviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente,
il membro effettivo impossibilitato a svolgere il proprio incarico
ovvero in conflitto di interessi.
Art.16 - CARICHE SOCIALI
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Tutte le cariche Sociali sono ricoperte a titolo gratuito e
possono essere assegnate solo a Soci regolarmente iscritti :
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a
mancare o che, comunque, fossero dichiarati deceduti, restano
in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno
sostituito.
Il Consiglio Direttivo può deliberare un rimborso spese per
il Presidente o, di volta in volta, per un Socio con un incarico
speciale.
Art.17 - ASSICURAZIONE -
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Ogni Soci effettivo deve essere assicurato, a norma di legge,
a cura dell'Associazione contro i rischi d'infortunio connessi
con lo svolgimento degli incarichi o servizi associativi.
Art.18 - MODIFICHE DELLO STATUTO -
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Modifiche al presente statuto possono essere deliberate soltanto
dall'Assemblea Straordinaria : Per l'approvazione occorre la
maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Art.19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- (torna all'indice)
In caso di scioglimento dell'Associazione, che può essere deliberato
dall'Assemblea Straordinaria soltanto per cause di forza maggiore
o di evidente assoluta necessità ed opportunità, l'Assemblea
provvederà, se lo riterrà necessario, alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio,
da destinarsi ad altra organizzazione di volontariato operante
in identico o analogo settore.
Entrambe le delibere saranno prese con le maggioranze previste
dal 3° comma dell'art.21 del Codice Civile.
Art.20 - DISPOSIZIONI FINALI - (torna
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Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme
del Codice Civile in materia di Associazioni e le disposizioni
di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266 e legge Regionale 24
luglio 1993 n.22.
28 febbraio 1998.
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