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CONGEDI PARENTALI
E' stabilita la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di soggetti con handicap grave, di fruire, entro 60 giorni dalla richiesta del congedo (massimo 2 anni) di cui all'art. 4, comma 2, della legge 53/2000. Le condizioni per poterne usufruire sono le seguenti: handicap accertato da almeno 5 anni ed il diritto ai benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 della L.104/1992. Durante tale congedo, il genitore ha diritto a percepire l'ultima retribuzione ed il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa ( complessivamente fino a 70 milioni annui). L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro, che la recupera dai contributi.
TICKET FARMACI
A decorrere dal primo gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b), con esclusione dei medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi e con prezzo maggiore rispetto al prezzo rimborsabile dal SSN (nel qual caso l'assistito, debitamente informato, paga la differenza).
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