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Sintesi
della LEGGE 53 DELL’8 MARZO 2000, relativa ai congedi parentali.
Congedo per
aspettativa obbligatoria per maternità:
- restano invariati i cinque mesi. La lavoratrice potrà
tuttavia decidere di utilizzarne 4 dopo il parto.
- per i parti prematuri: i giorni di anticipo del
parto possono essere, a richiesta, aggiunti all’astensione
obbligatoria post partum
- anche il padre può utilizzare l’aspettativa
obbligatoria in caso di morte o grave infermità della madre,
abbandono, affidamento esclusivo, con divieto di licenziamento fino
all’anno di vita del bambino/a
retribuzione: 80%
o come previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Congedo per aspettativa
facoltativa:
- è utilizzabile fino all’età di otto anni del
bambino, in modo continuativo o frazionato
- spetta a un genitore anche se l’altro non ne ha
diritto (es. padre con madre casalinga)
- per la madre il congedo massimo è di sei mesi
- per il padre è di sei che diventano sette mesi se
tre mesi sono utilizzati in modo consecutivo
- complessivamente il congedo per i genitori è però
di 10 mesi ( 11 se il padre usa i tre mesi)
- in presenza di un solo genitore il congedo è
comunque di 10 mesi.
retribuzione: fino
a tre anni del bambino e per un massimo di sei mesi 30% e copertura
contribuzione figurativa. Dai tre agli otto anni 30% se il reddito
individuale non è superiore a 2,5 volte il minimo pensionistico.
Malattia del bambino:
- Per malattia del figlio tra tre e otto anni ciascun
genitore può assentarsi alternativamente (con certificato medico) per
un massimo di 5 giorni annui. Il ricovero del bambino interrompe il
periodo di ferie.
retribuzione: fino
atre anni solo contribuzione figurativa, da tre a otto anni possibilità
di riscatto
Periodi di riposo
(allattamento):
- sono estesi al padre se unico affidatario, se la
madre non è lavoratrice dipendente o in alternativa alla madre.
- in caso di parto plurimo i permessi giornalieri sono
raddoppiati e possono essere utilizzati anche dal padre.
Altri congedi:
§
congedi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno per
decessi o grave infermità di coniuge/convivente e parenti fino al secondo
grado
§
per gravi motivi familiari congedi non retribuiti fino a due
anni (continuativi o frazionati) senza copertura previdenziale ma con
possibilità di riscatto o versamento volontario
§
per formazione: una volta nella vita lavorativa e con 5 anni
di anzianità nella stessa azienda, 11 mesi non retribuiti per scuola
obbligo, diploma, laurea e altre attività formative.
Ulteriore
agevolazione:
§
possibilità di anticipo della liquidazione per i congedi
non retribuiti.
Presso la sede dell’
A.M.R.I è inoltre a
disposizione il materiale relativo alle seguenti leggi:
§
LEGGE 104 DEL 5.2.1992
Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
§
DECRETO MINISTERIALE 329 DEL 28.5.1999
Regolamento
individuazione delle malattie croniche e riconoscimento erogazione
prescrizione e
diritto esenzione partecipazione costi.
§
CIRCOLARE INPS 330 DEL 15.12.1999
Provvidenze
economiche: condizioni ed importi per indennità, assegni di frequenza
ecc.
§
LEGGE 53 DELL’8.3.2000
Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Per ulteriori informazioni
potete contattare la nostra segreteria
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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