Che cos'è AMRIos'è A.M.R.I.

Cosa sono le malattie reumatichealattie reumatiche

L'ultimo bilancio di AMRIonazioni e bilancio
Come e dove contattare AMRIome contattarci
ews, lettere e recensioni
nformazioni utili
rchivio eventi
ink interessanti
 

Sede: Istituto Giannina Gaslini- Pediatria II - Largo G. Gaslini 5 - 16147 Genova . Tel.010-3071553 Fax 010-3074387 Cell. 340-1238777 . E mail: assamri@gmail.com Apertura Sede: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00


Sintesi della LEGGE 53 DELL’8 MARZO 2000, relativa ai congedi parentali.

 Congedo per aspettativa obbligatoria per maternità: 

  • restano invariati i cinque mesi. La lavoratrice potrà tuttavia decidere di utilizzarne 4 dopo il parto.
  • per i parti prematuri: i giorni di anticipo del parto possono essere, a richiesta, aggiunti all’astensione obbligatoria post partum
  • anche il padre può utilizzare l’aspettativa obbligatoria in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo, con divieto di licenziamento fino all’anno di vita del bambino/a

retribuzione: 80% o come previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Congedo per aspettativa facoltativa:

  • è utilizzabile fino all’età di otto anni del bambino, in modo continuativo o frazionato
  • spetta a un genitore anche se l’altro non ne ha diritto (es. padre con madre casalinga)
  • per la madre il congedo massimo è di sei mesi
  • per il padre è di sei che diventano sette mesi se tre mesi sono utilizzati in modo consecutivo
  • complessivamente il congedo per i genitori è però di 10 mesi ( 11 se il padre usa i tre mesi)
  • in presenza di un solo genitore il congedo è comunque di 10 mesi.

retribuzione: fino a tre anni del bambino e per un massimo di sei mesi 30% e copertura contribuzione figurativa. Dai tre agli otto anni 30% se il reddito individuale non è superiore a 2,5 volte il minimo pensionistico.

Malattia del bambino: 

  • Per malattia del figlio tra tre e otto anni ciascun genitore può assentarsi alternativamente (con certificato medico) per un massimo di 5 giorni annui. Il ricovero del bambino interrompe il periodo di ferie.

retribuzione: fino atre anni solo contribuzione figurativa, da tre a otto anni possibilità di riscatto

 Periodi di riposo (allattamento):

  • sono estesi al padre se unico affidatario, se la madre non è lavoratrice dipendente o in alternativa alla madre.
  • in caso di parto plurimo i permessi giornalieri sono raddoppiati e possono essere utilizzati anche dal padre.

 Altri congedi: 

§         congedi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno per decessi o grave infermità di coniuge/convivente e parenti fino al secondo grado

§         per gravi motivi familiari congedi non retribuiti fino a due anni (continuativi o frazionati) senza copertura previdenziale ma con possibilità di riscatto o versamento volontario

§         per formazione: una volta nella vita lavorativa e con 5 anni di anzianità nella stessa azienda, 11 mesi non retribuiti per scuola obbligo, diploma, laurea e altre attività formative.

Ulteriore agevolazione:

§         possibilità di anticipo della liquidazione per i congedi non retribuiti.

Presso la sede dell’ A.M.R.I  è inoltre a disposizione il materiale relativo alle seguenti leggi:

§         LEGGE 104 DEL 5.2.1992

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

§         DECRETO MINISTERIALE 329 DEL 28.5.1999

Regolamento individuazione delle malattie croniche e riconoscimento erogazione prescrizione     e diritto esenzione partecipazione costi.

§         CIRCOLARE INPS 330 DEL 15.12.1999                     

Provvidenze economiche: condizioni ed importi per indennità, assegni di frequenza ecc.

§         LEGGE 53 DELL’8.3.2000

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

 Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra segreteria  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00