In questa pagina trovi un primo orientamento sull’esenzione dal ticket, sul riconoscimento previsto dalla Legge 104, sull’invalidità civile e sulle principali tutele lavorative per genitori, familiari e persone con una malattia cronica, invalidante o rara.

Ticket, Legge 104 e invalidità civile sono riconoscimenti distinti. Ottenere un’esenzione sanitaria non comporta automaticamente il riconoscimento previsto dalla Legge 104 o dell’invalidità civile, e viceversa.

Le regole possono cambiare in base alla situazione personale, alla Regione, alla provincia di residenza, al rapporto di lavoro e al contratto applicato. Le informazioni riportate qui non sostituiscono la valutazione della ASL, dell’INPS, di un patronato o dell’amministrazione da cui dipendi.

Esenzione dal ticket

L’esenzione permette di non pagare il ticket per determinate prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Il riferimento attuale per le malattie croniche e invalidanti e per le malattie rare è il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i Livelli essenziali di assistenza.

Esenzione per malattia cronica

Per le malattie croniche e invalidanti comprese nell’elenco nazionale, l’esenzione riguarda le prestazioni individuate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti.

L’esenzione non comprende automaticamente ogni visita, esame o trattamento. Il medico deve prescrivere una prestazione appropriata e collegata alla condizione riconosciuta, indicando sulla ricetta il relativo codice di esenzione.

Esenzione per malattia rara

Per una malattia rara compresa nell’elenco nazionale, l’esenzione riguarda le prestazioni appropriate ed efficaci necessarie per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli aggravamenti.

Possono essere erogate in esenzione anche le prestazioni necessarie a confermare una diagnosi sospetta, quando vengono effettuate secondo il percorso previsto dalla Rete nazionale delle malattie rare.

Esenzione per invalidità

Il riconoscimento dell’invalidità può dare diritto a un’esenzione diversa da quella per patologia. In base alla categoria riconosciuta, l’esenzione può riguardare alcune prestazioni o tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dal Servizio sanitario nazionale.

Il diritto deve essere registrato dalla ASL di residenza sulla base del verbale o della certificazione prevista.

Malattie reumatiche pediatriche

Non tutte le malattie reumatiche pediatriche rientrano nella stessa categoria e non esiste un unico codice valido per ogni diagnosi.

Il codice e le prestazioni riconosciute dipendono dalla diagnosi esatta e dalla sua eventuale inclusione nell’elenco delle malattie croniche o delle malattie rare. Per questo è importante verificare la situazione con lo specialista che segue il percorso di cura e con la ASL di residenza.

Anche le regole sulla partecipazione al costo dei farmaci possono variare a livello regionale e non coincidono necessariamente con quelle previste per visite ed esami.

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Come richiedere l’esenzione

Per una malattia cronica

  1. Chiedi allo specialista che segue il percorso di cura di verificare se la diagnosi rientra nell’elenco delle malattie croniche esenti.
  2. Procurati la certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica, secondo le regole previste.
  3. Presenta la documentazione alla ASL di residenza attraverso le modalità indicate dalla tua Regione.
  4. La ASL, dopo la verifica, rilascia o registra l’attestato con il codice di esenzione e le prestazioni riconosciute.

Per una malattia rara

  1. La diagnosi deve essere certificata da un Centro di riferimento della Rete delle malattie rare competente per quella malattia o per il relativo gruppo.
  2. La certificazione deve riportare la diagnosi e il codice identificativo previsto dall’elenco nazionale.
  3. L’esenzione viene riconosciuta dalla ASL di residenza.

Controlla sempre la prescrizione. Prima di prenotare una prestazione, verifica che sulla ricetta sia stato inserito il codice di esenzione corretto. La sola presenza dell’attestato non rende automaticamente esente una ricetta priva del codice necessario.

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Invalidità civile e indennità di frequenza

L’invalidità civile è un riconoscimento distinto dalla Legge 104. Per i minori la valutazione non viene espressa attraverso una percentuale di riduzione della capacità lavorativa come avviene per gli adulti, ma considera, tra gli altri requisiti previsti dalla normativa, la presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

In presenza dei requisiti sanitari e amministrativi può essere riconosciuta l’indennità mensile di frequenza, una prestazione economica destinata a favorire l’inserimento scolastico e sociale del minore.

La diagnosi di una malattia cronica o rara non comporta automaticamente il riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di frequenza. La valutazione considera la situazione della persona e la documentazione sanitaria presentata.

Perché può essere importante dal 2026. Per le nuove dieci ore annue di permesso retribuito previste dalla Legge 106/2025, nel caso di un figlio minorenne il requisito dell’invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto quando il verbale di invalidità civile riconosce almeno l’indennità di frequenza.

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Legge 104 e riconoscimento della disabilità

La Legge 104 tutela i diritti, l’autonomia, la partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità.

Il riconoscimento previsto dall’articolo 3, comma 3, riguarda la condizione che oggi viene definita necessità di sostegno intensivo, di livello elevato o molto elevato. Nei documenti e nel linguaggio corrente puoi trovare ancora espressioni come “situazione di gravità” o “Legge 104 grave”.

Una diagnosi, anche cronica o rara, non comporta automaticamente il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3. La valutazione considera gli effetti concreti della condizione sulla vita quotidiana, sull’autonomia, sulla partecipazione e sui sostegni necessari.

Per un bambino o un giovane possono essere rilevanti, per esempio:

  • la frequenza e la durata dei ricoveri;
  • le terapie e i controlli necessari;
  • il dolore, la stanchezza e le limitazioni funzionali;
  • le difficoltà nella frequenza scolastica;
  • il bisogno di assistenza o supervisione;
  • l’impatto della malattia sulle attività proprie dell’età;
  • la necessità di sostegni continuativi o particolarmente intensi.

È utile presentare documentazione sanitaria aggiornata che descriva non soltanto la diagnosi, ma anche il percorso terapeutico, le limitazioni e i sostegni concretamente necessari.

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Come avviare il procedimento

La procedura di riconoscimento della disabilità è in fase di riforma e, fino al termine della sperimentazione, cambia in base alla provincia di residenza o domicilio.

Procedura attualmente applicata a Genova

Dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2026, la provincia di Genova partecipa alla sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità.

In questo territorio il procedimento viene avviato direttamente dal certificato medico introduttivo, compilato e trasmesso telematicamente all’INPS da un medico certificatore abilitato.

Non è necessaria una seconda domanda amministrativa per avviare la valutazione. Dopo l’invio del certificato, puoi seguire il procedimento attraverso il Portale della disabilità. Quando vengono richieste anche prestazioni economiche, può essere necessario comunicare ulteriori dati amministrativi e socioeconomici.

Per chi risiede in altre province

Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa a numerose altre province. Nei territori che partecipano alla sperimentazione il procedimento viene avviato con il nuovo certificato medico introduttivo; nelle province non ancora coinvolte continua invece ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2026, la procedura precedente con certificato medico e successiva domanda amministrativa.

Prima di iniziare, verifica sul sito INPS quale procedura è applicata nella provincia di residenza o domicilio. L’entrata a regime del nuovo sistema su tutto il territorio nazionale è attualmente prevista dal 1° gennaio 2027.

Documenti utili

Prima della trasmissione del certificato è utile raccogliere:

  • relazioni specialistiche aggiornate;
  • diagnosi e storia clinica;
  • terapie in corso e controlli programmati;
  • documentazione relativa a ricoveri e accessi ospedalieri;
  • informazioni sulle difficoltà nelle attività quotidiane e scolastiche;
  • indicazioni sui sostegni e sull’assistenza necessari.

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Permessi per genitori e familiari

I permessi previsti dalla Legge 104 spettano, in presenza degli altri requisiti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.

Tre giorni di permesso mensile

Il lavoratore dipendente può richiedere tre giorni di permesso retribuito al mese, utilizzabili anche in modo frazionato a ore.

Più persone aventi diritto possono essere autorizzate ad assistere la stessa persona, alternandosi. Rimane però il limite complessivo di tre giorni mensili riferito alla persona assistita.

Genitori di un bambino con meno di tre anni

I genitori, anche adottivi o affidatari, possono scegliere in alternativa tra:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale;
  • riposi giornalieri retribuiti di una o due ore, in base alla durata dell’orario di lavoro.

Dai tre ai quattordici anni

I genitori possono scegliere in alternativa tra:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale.

Dopo i quattordici anni

I genitori possono utilizzare i tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, nel rispetto dei requisiti previsti.

In caso di ricovero

Il ricovero a tempo pieno in una struttura che garantisce assistenza sanitaria continuativa, in generale, esclude la possibilità di utilizzare i permessi.

Sono però previste alcune eccezioni, tra cui il caso in cui la struttura sanitaria richieda e documenti la presenza del familiare che presta assistenza oppure quando la persona ricoverata deve uscire dalla struttura per effettuare visite o terapie.

In caso di ricovero è quindi importante chiedere alla struttura sanitaria se ricorrono le condizioni per una specifica attestazione.

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Prolungamento del congedo parentale

Il prolungamento del congedo parentale può essere richiesto dai genitori di un bambino riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.

Il congedo parentale ordinario e il relativo prolungamento non possono superare complessivamente tre anni e possono essere utilizzati entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del figlio.

Per i genitori adottivi o affidatari, il periodo può essere utilizzato entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.

I periodi utilizzati come prolungamento sono normalmente indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, secondo i requisiti e le modalità previste dall’INPS.

Il prolungamento e i tre giorni di permesso mensile costituiscono strumenti alternativi per i periodi in cui la legge prevede la possibilità di scegliere tra le due misure.

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Congedo straordinario per l’assistenza

Il congedo straordinario permette a un lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.

Può essere richiesto, anche in modo frazionato, fino a un limite complessivo di due anni, nel rispetto dell’ordine di priorità, dei requisiti familiari e delle regole sulla convivenza previsti dalla normativa.

Durante il congedo viene riconosciuta un’indennità calcolata sulla retribuzione precedente, considerando le voci fisse e continuative e nel rispetto del limite massimo aggiornato annualmente. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

I due anni rappresentano un limite complessivo:

  • per la persona assistita, tra tutti i familiari che ne possono beneficiare;
  • per il lavoratore, nell’arco della propria vita lavorativa.

I genitori possono utilizzare il congedo alternativamente per lo stesso figlio, ma non negli stessi giorni.

Il congedo straordinario e i permessi della Legge 104 possono essere riconosciuti a persone diverse per assistere lo stesso familiare, purché vengano utilizzati alternativamente e non nelle stesse giornate.

Anche per il congedo straordinario il ricovero a tempo pieno può rappresentare una causa di esclusione, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

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Ulteriori tutele per malattie croniche e invalidanti

Dieci ore annue di permesso per visite, esami e cure

Dal 1° gennaio 2026 è prevista una tutela aggiuntiva per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

Possono essere riconosciute dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti quando il lavoratore, oppure un suo figlio minorenne, presenta:

  • una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce; oppure
  • una malattia invalidante o cronica, anche rara;
  • un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%.

Per utilizzare il permesso sono necessarie la prescrizione del medico e l’attestazione rilasciata dalla struttura presso cui viene effettuata la prestazione sanitaria.

Se il diritto riguarda un figlio minorenne: l’INPS ha chiarito che il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto quando il verbale di invalidità civile riconosce almeno l’indennità di frequenza.

Queste dieci ore costituiscono una tutela distinta dai permessi della Legge 104: il riconoscimento dipende da requisiti differenti.

Congedo fino a ventiquattro mesi per il lavoratore direttamente interessato

La Legge 106 del 2025 ha introdotto anche un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi per il lavoratore dipendente che presenta personalmente una malattia oncologica, invalidante o cronica, anche rara, con invalidità pari o superiore al 74%.

Il congedo può iniziare dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, disponibili al lavoratore. Durante il periodo viene conservato il posto di lavoro, ma non viene corrisposta la retribuzione.

Questa misura tutela il lavoratore direttamente interessato dalla malattia e non è un congedo destinato all’assistenza di un figlio o di un altro familiare.

Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto a un accesso prioritario al lavoro agile, quando le mansioni svolte lo consentono.

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Fonti e collegamenti utili

Norme, procedure e servizi possono essere aggiornati. Prima di presentare una domanda, consulta sempre le fonti ufficiali o chiedi il supporto di un patronato.

Hai bisogno di verificare una situazione personale? Puoi rivolgerti alla ASL di residenza per le esenzioni sanitarie e all’INPS o a un patronato per il riconoscimento della disabilità, i permessi e i congedi. Per gli aspetti legati al rapporto di lavoro, verifica anche le disposizioni del tuo contratto e le procedure previste dal datore di lavoro.

Ultimo aggiornamento dei contenuti: 8 agosto 2026.

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